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Il decreto 30/11/10 del Governo introduce importanti novità nell’iter autorizzativo, nella regolamentazione tecnica e nel regime di sostegno Il Consiglio dei Ministri ha approvato a fine novembre(30/11/10) lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili. Lo schema introduce novità di grande importanza per il settore, chiarendo alcuni dubbi interpretativi che hanno inciso sugli investimenti nel corso del 2010.
Peraltro, va subito aggiunto che l'iter legislativo non è concluso (dovendo lo schema di decreto essere discusso nelle Commissioni parlamentari e nella Conferenza Stato Regioni Unificata, prima della firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta). Non sono quindi da escludere ulteriori emendamenti.
Sorvolando sulle finalità (promozione delle rinnovabili), sugli obiettivi (17% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili entro il 2020) e sulle definizioni (tra cui, elencazione tassativa delle fonti rinnovabili, non fossili, eliminandosi così le cosiddette “fonti equiparate”), i punti di maggiore impatto per gli operatori sono il sistema autorizzativo, la regolamentazione tecnica e il regime di sostegno.
Il sistema autorizzativo In relazione al sistema autorizzativo, il decreto individua tre procedure (art. 4) per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili a seconda della potenza e delle caratteristiche degli impianti. Esse sono: a) l'autorizzazione unica (AU - art. 5) b) la procedura abilitativa semplificata (una DIA speciale - art. 6) c) la comunicazione di attività in edilizia libera (una comunicazione preventiva - art. 6, co. 10).
Riguardo alla potenza, le Regioni stabiliranno i casi in cui diversi progetti di uno stesso soggetto localizzati nella stessa area o in aree contigue andranno considerati come un unico impianto, al fine di evitare l'elusione della normativa ambientale (d.lgs. 152/06), come talora è accaduto nella presentazione di progetti formalmente separati, ma in realtà riconducibili ad un unico progetto. Tempi e requisiti delle singole procedure sono indicati con maggiore chiarezza rispetto al passato.
L'Autorizzazione unica Per quanto riguarda l''AU, si segnala anzitutto che è necessaria anche per le “modifiche sostanziali” agli impianti esistenti (analogamente a quanto prevede il testo unico ambientale per gli impianti produttivi di emissioni in atmosfera). Un successivo decreto interministeriale individuerà le “modifiche sostanziali” per ciascun tipo di impianto tali da richiedere una nuova AU. In ogni caso, fino all'emanazione del decreto attuativo non saranno considerati “sostanziali” gli interventi sugli impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici esistenti che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, delle volumetrie delle strutture, e dell'area su cui sorgono gli impianti.
I tempi massimi di rilascio dell'AU sono ridotti: 180 giorni nel caso in cui il progetto non sia assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ivi compresa la conclusione di detta procedura; 90 giorni nel caso opposto di sottoposizione a VIA. In quest'ultimo caso dovranno però aggiungersi 150 giorni per la conclusione della VIA (90 + 150). Infine, (ult. co. art. 4) la procedura di rilascio dell'AU potrà essere delegata solo alle Province, in linea con la pronuncia della Corte Costituzionale (194/10) sulla legge regionale del Molise (22/09), che invece ammetteva l'AU da parte del Comune.
La procedura abilitativa semplificata Quanto alla procedura semplificata (ferme restando le soglie di potenza, invariate, in relazione alle quali non è necessario attivare la procedura di AU), la DIA sarà sostituita dalla “procedura abilitativa semplificata”, che si basa comunque su una denuncia preventiva. Infatti, il proprietario dell'immobile o il soggetto che ne abbia disponibilità (quindi il superficiario, ma anche il mero conduttore) presenterà, anche per via telematica, una dichiarazione al Comune 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, corredata dal progetto.
Nel caso in cui siano richieste autorizzazioni da altre amministrazioni, e non siano allegate alla dichiarazione, il Comune convocherà una conferenza di servizi entro 20 giorni dalla dichiarazione stessa. Il termine di 30 giorni decorrerà quindi dalla decisione conclusiva della Conferenza.
Viene inoltre espressamente indicato il termine per l'ultimazione dei lavori: 3 anni dal perfezionamento della procedura semplificata, ossia dal decorso del termine di 30 giorni dalla dichiarazione o dalla decisione conclusiva della Conferenza di servizi. Viene altresì confermata la potestà legislativa delle Regioni di estendere l'applicazione della procedura semplificata per gli impianti aventi una potenza nominale fino a 1 Mw.
Non meno importante, viene indicato che i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame resteranno assoggettati alla disciplina previgente, salva la facoltà del soggetto istante di optare per la nuova procedura semplificata.
La comunicazione di attività in edilizia libera Ribadita l'applicazione delle linee guida del d.lgs 387/03, viene ascritta alle Regioni (e alle province autonome) la facoltà di estendere detto regime semplificato ai progetti di impianti fino a 50 kW, nonché - aspetto di grande interesse - agli impianti fotovoltaici e solari termici di qualsiasi potenza da realizzare sugli edifici, promuovendo gli impianti integrati o parzialmente integrati.
Sulla regolamentazione tecnica, si segnala una disposizione introdotta nell'ultima bozza del decreto (art. 8, comma 5), che suscita non poche discussioni e polemiche tra gli operatori del settore fotovoltaico. Infatti, decorso un anno dall'entrata in vigore del decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è ammesso se, oltre ad alcune caratteristiche tecniche dei componenti e la garanzia sui moduli per almeno 5/10 anni, la potenza nominale non superi 1 Mw, e il rapporto tra potenza dell'impianto e la superficie del terreno disponibile non superi 50kW per ettaro.
L'attuale formulazione non chiarisce in modo certo se tale drastica limitazione agli incentivi si applicherà a tutti gli impianti fotovoltaici, inclusi quelli già esistenti, oppure solo a quelli installati dopo l'entrata in vigore del decreto.
Sembrerebbe, argomentando in base ad una disposizione successiva (art. 22) sui regimi di sostegno, e in base alla norma transitoria (art. 23), che la data discriminante sia il 31 dicembre 2012. Quest'ultimo articolo prevede: “La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31/12/2012 è incentivata con i meccanismi vigenti, con i correttivi precisati nei commi successivi”. E' tuttavia auspicabile che il CdM chiarisca questo aspetto in un senso o nell'altro dato che l'iter di approvazione non è ancora concluso.
(Fonte - Energia24 Avv. Guido Galeotti - Eversheds Bianchini)
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