| Non affidatevi a una soluzione prefabbricata e sviluppata altrove : le probabilità di successo della vostra iniziativa di cambiamento aumenteranno sensibilmente se viene applicata una soluzione specifica all'interno della/delle unità o processi aziendali che abbisognano il cambiamento. |
|
|
Home
News e Mercati
Cina - La normativa sui brevetti
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
|
Cina - La normativa sui brevetti |
|
|
|
|
Lunedì 06 Settembre 2010 17:23 |
|
Pagina 1 di 2 La materia brevettuale è stata regolata dal legislatore cinese con la legge del 1984, poi modificata nell'agosto 2000. Il 27 dicembre 2008 è stata approvata la nuova disciplina che è entrata in vigore il 1° ottobre 2009.
La Patent Law del 2000 Rispetto alla legge del 1984, la novella del 2000 ha introdotto un controllo giudiziario a cui sono sottoposte tutte le procedure amministrative per l'esame, la registrazione e la revoca del brevetto.
Il sistema brevettuale, così come avviene per il marchio, è retto dal principio first to file per cui non importa chi abbia inventato per primo bensì chi sia stato più sollecito a presentare la domanda di registrazione.
Oggetto del brevetto sono le invenzioni, i modelli di utilità nonché il design, che devono presentare: •il requisito della novità che è soddisfatto quando al momento della domanda non sia stata divulgata in Cina o all'estero «tramite pubblicazione o utilizzata pubblicamente» un'identica invenzione né sia stata in precedenza sottoposta alle autorità cinesi una domanda per un'invenzione o modello di utilità simile •il requisito dell'originalità che varia a seconda dell'oggetto (per i modelli di utilità, è sufficiente che la creazione abbia elementi tali da apparire un progresso nella tecnica rispetto al momento della presentazione della domanda; per le invenzioni è invece richiesto che l'originalità sia evidente e manifesti quindi un progresso notevole rispetto al precedente stato della tecnica). L'autorità competente ad esaminare e rilasciare i brevetti è la SIPO (State International Property Office) mentre la Patent Commission for Reexamination è l'organo deputato a decidere i ricorsi proposti contro i provvedimenti di rigetto delle domande di registrazione di un brevetto.
Il titolare del diritto di brevetto (patentee) ha la facoltà di sfruttare in via esclusiva l'invenzione o la creazione, nonché trasferire il proprio diritto a terzi o autorizzare terze persone all'uso dell'invenzione/creazione. Esistono casi previsti dalla legge in cui la concessione della licenza è obbligatoria (es. in presenza di un'emergenza nazionale…).
Il brevetto ha durata di 20 anni per le invenzioni e 10 anni per i modelli di utilità e design; il termine decorre dalla data di presentazione della domanda. Il diritto può tuttavia estinguersi prima della scadenze del termine anzidetto qualora il titolare rinunzi al proprio diritto, oppure non versi la tassa annuale. Il semplice ritardo nel pagamento della tassa non comporta la caducazione del diritto bensì la semplice irrogazione di una pena pecuniaria.
Così come avviene per i marchi, anche in tema di brevetti il soggetto interessato può alternativamente utilizzare la tutela amministrativa o quella giudiziaria.
Le novità introdotte dalla Legge del 28 dicembre 2008 Il motivo che ha ispirato la novella del 2008 è l'adeguamento alle convenzioni internazionali a cui ha aderito la Cina e, in particolare, l'Accordo sugli Aspetti della Proprietà Intellettuale inerenti al Commercio (TRIPs) del 2001.
In base alla legge del 2000 la domanda di brevetto per un'invenzione realizzata in Cina doveva essere prima depositata in Cina e poi estesa all'estero. La legge del 2008 ha abrogato questo requisito, stabilendo che sia sufficiente la previa autorizzazione del SIPO (fatta eccezione per i brevetti di design per i quali non occorre neppure la suddetta autorizzazione).
La Legge Brevetti attualmente in vigore prevede il criterio della novità relativa secondo cui una tecnologia non è considerata nuova se viene divulgata fuori dalla Cina anche attraverso una pubblicazione.
La novella del 2008 invece stabilisce che sia idonea a privare del carattere di novità la divulgazione che avvenga attraverso "ogni mezzo" quindi non solo una pubblicazione bensì anche il semplice uso (questo criterio è noto come novità assoluta per distinguerlo dalla novità relativa che caratterizza la Legge Brevetti attualmente in vigore).
|
Chi è online
25 visitatori online
Links Consigliati
626patners.it
Il metodo più facile e veloce per ottenere la formazione e aggiornamento del personale sulla sicurezza del lavoro con attestati riconosciuti.
© 2010 SCG-Aziende di Andrea Poldelmengo Via Don Ballan, 24 - 30020 Marcon (VE) Italy - C.F.PNDNDR55S17F229J P.Iva 03912410275
Powered by Joomla!.
Designed by: Joomla 1.5 Template, ecommerce web hosting. Valid XHTML and CSS.