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Pagina 1 di 2 L’IVA contribuisce per una percentuale estremamente rilevante al totale delle entrate fiscali di Pechino. Dal 2009, grazie al successo dei programmi sperimentali avviati in alcune province, il governo centrale ha esteso la nuova disciplina IVA a tutto il territorio nazionale.
Alla fine del 2008 il Consiglio di Stato ha annunciato che, a partire dal mese di gennaio 2009, avrebbe ridotto l’IVA per tutti i settori al fine di incoraggiare la transizione da un regime IVA basato sulla produzione a uno basato sul consumo. Le principali innovazioni introdotte nel regime cinese dell’imposta sul valore aggiunto sono le seguenti:
•Piena deducibilità dell’IVA pagata sulle immobilizzazioni. L’IVA pagata sui beni di consumo destinati ad uso personale dal contribuente (per es. automobili o yacht) non potrà, tuttavia, essere accreditata. •Riduzione dell’aliquota IVA per i piccoli contribuenti (small scale tax payer) dai precedenti 6 e 4% al 3% •Cancellazione delle politiche di esenzione IVA sulle importazioni di attrezzature da parte di società che operano nei settori “incoraggiati” •Cancellazione delle politiche di esenzione IVA sugli acquisti di attrezzature di produzione domestica per le società che operano nei settori “incoraggiati” •Cancellazione delle politiche di esenzione IVA sulle attrezzature importate nell’ambito di contratti processing trade, assemblaggio o compensazione. Si tratta di notizie positive per la maggior parte delle aziende, poiché queste misure dovrebbero ridurre il carico fiscale sulle società. E’ importante notare tuttavia che, a causa dell’abolizione di alcuni regimi di esenzione IVA, la nuova disciplina potrebbe avere un’incidenza negativa sui flussi di cassa delle imprese che operano nei c.d. settori “incoraggiati”.
Non essendovi più esenzioni IVA per le attrezzature importate, le aziende dovranno aumentare le proprie riserve di capitale necessarie per il pagamento anticipato di questa.
Nel caso in cui esportino la totalità o la maggior parte dei propri prodotti, le stesse potrebbero, inoltre, non raggiungere sufficienti livelli di IVA a debito per assorbire l’IVA a credito sulle immobilizzazioni.
La riforma dell’IVA porterà anche ad un aumento del carico fiscale per i centri di ricerca e sviluppo (R&D) che in passato importavano attrezzature in un regime di non imponibilità. Ai sensi della nuova disciplina, questi devono ora pagare l’IVA sulle attrezzature di importazione e non saranno in grado di rivendicare la detrazione di alcun credito dal debito di imposta della loro società.
Anche le aziende impegnate in operazione di processing trade sono ora soggette al pagamento dell’IVA sulle attrezzature importate.
Una delle opzioni per alleviare l’impatto sui flussi di cassa e ridurre il carico fiscale cresciuto a seguito della cancellazione delle esenzioni IVA sulle attrezzature importate, è la costituzione di nuove sussidiarie nelle zone franche. Le importazioni di attrezzature in queste aree sono infatti esenti da IVA e dazi doganali.
Lo spostamento da un modello basato sulla produzione ad un modello basato sul consumo porterà nuovi investimenti in tecnologia e macchinari. Il sistema dovrebbe incoraggiare le aziende ad allargare la propria scala produttiva e promuovere l’evoluzione tecnologica.
Con l’eccezione di specifici settori, espressamente assoggettati a restrizioni, tutte le industrie in Cina ricadono ora nell’ambito applicativo del nuovo regime e le società sono quindi autorizzate a compensare l’intero ammontare dell’IVA pagata sui macchinari e le attrezzature di nuova acquisizione a fronte dell’IVA incassata sulla vendita dei propri prodotti.
In Cina, l’imposta sul valore aggiunto è amministrata dalla State Administration of Taxation (l’IVA sulle importazioni è riscossa dalle autorità doganali per conto della SAT), e il gettito fiscale, a eccezione dell’IVA sulle importazioni, è ridistribuito tra il governo centrale (75%) e le amministrazioni locali (25%).
Tutte le aziende e gli individui impegnati nella vendita, nella prestazione di servizi di trasformazione, riparazione, sostituzione e assemblaggio, e nell’importazione di beni in territorio cinese, sono obbligati al pagamento dell’IVA. È previsto un ridotto numero di eccezioni come la vendita diretta di prodotti agricoli, i medicamenti e prodotti contraccettivi, i libri antichi, l’importazione di strumenti ed attrezzature direttamente utilizzati per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’istruzione, l’importazione di materiali ed attrezzature ricevuti da governi ed organizzazioni internazionali come aiuto gratuito, gli articoli importati direttamente da organizzazioni di disabili per l’utilizzo speciale da parte di questi soggetti, e la vendita diretta di beni usati.
L’aliquota IVA per i contribuenti ordinari è generalmente del 17%, 13% per alcuni beni specifici. Nel caso di contribuenti che trattano beni o prestano servizi assoggettati ad aliquote differenti, l’ammontare delle vendite cui dovranno essere applicate le diverse aliquote dovrà essere calcolato separatamente. Se ciò non avviene verrà applicata l’aliquota superiore.
Il calcolo dell’IVA per i contribuenti ordinari (general taxpayer) L’IVA da versare è pari alla differenza fra l’imposta incassata sulle vendite (IVA a debito) e l’imposta pagata sugli acquisti (IVA a credito). L’IVA a debito è calcolata sulla base del valore delle vendite del contribuente. L’IVA a credito è utilizzata come un credito rispetto all’imposta che grava sulla vendita di beni.
Il calcolo dell’IVA per i piccoli contribuenti (small scale taxpayers) Dal gennaio 2009 sono state modificate le soglie al di sotto delle quali le aziende non rientrano nella categoria di contribuente ordinario ai fini IVA. In primo luogo, l’ammontare di vendite al di sotto del quale viene attribuito lo status di piccolo contribuente è stato ridotto a 500.000 RMB (per le aziende impegnate prevalentemente nella produzione di beni o nella prestazione di servizi imponibili) e 800.000 RMB (per le aziende impegnate nella vendita di beni all’ingrosso o al dettaglio).
L’aliquota IVA per i piccoli contribuenti è attualmente al 3%. Questa categoria di contribuenti non può, però, dedurre l’IVA sugli acquisti.
Per la vendita di beni o servizi imponibili, l’IVA si applica alla data di ricezione del corrispettivo, oppure alla data in cui è provato l’insorgere del diritto a riscuotere il corrispettivo di vendita.
Per i beni importati il momento impositivo coincide con la data della dichiarazione d’importazione. L’IVA sui beni importati è riscossa dall’agenzia cinese delle dogane per conto delle autorità fiscali.
L’imposta sugli articoli per uso personale portati o spediti in Cina da individui è applicata contestualmente ai dazi doganali.
Rimborsi sull’IVA all’export Dal 1985 in Cina vige un regime di rimborsi fiscali finalizzato a sostenere il commercio d’esportazione e ad accrescere la competitività internazionale delle aziende. Con il surplus commerciale della Cina in rapido aumento, il governo centrale ha apportato significative modifiche al proprio regime dei rimborsi IVA con l’obiettivo di rallentare la crescita delle esportazioni. Queste modifiche, talvolta improvvise, al regime dei rimborsi e delle esenzioni IVA creano spesso preoccupazione tra gli investitori stranieri presenti in Cina impegnati principalmente a produrre o acquistare in Cina per l’esportazione.
L’insorgere della crisi economica mondiale, ha tuttavia spinto le autorità cinesi a rimettere mano alle aliquote di rimborso dell’IVA per cercare di stimolare la produzione. Nell’ottobre dello scorso anno il Ministero delle Finanze ha aumentato i rimborsi IVA su 2.486 differenti prodotti, che corrispondono all’incirca a un quarto di tutti i prodotti registrati dalle autorità doganali cinesi.
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