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Incoterms® 2010: i cambiamenti nei rapporti commerciali con l'estero PDF Stampa E-mail
Sabato 08 Gennaio 2011 08:49
Logo_MondoObligationCostRisks_118x106Nell'intrattenere relazioni commerciali internazionali, le parti (Esportatore ed Importatore) devono definire gli obblighi di competenza : dove e come avviene la consegna delle merci, chi paga il trasporto, chi sopporta i rischi, chi effettua lo sdoganamento, chi paga per tutte le altre operazioni.

E' inteso che, gli operatori possono definire tali aspetti come meglio credono, in virtù della libertà di definizione contrattuale e nel rispetto delle reciproche esigenze commerciali. Tuttavia, viste le ampie diversità negli usi commerciali nei vari paesi del mondo, nella stesura del corpo contrattuale, è raccomandabile stabilire gli obblighi di cui sopra, riferendosi al un set di norme conosciute, che codificano le più diffuse prassi commerciali internazionali: gli Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (di seguito ICC).

Dopo l'ultimo aggiornamento con l'edizione del 2000, la ICC ha recentemente proposto l'edizione del 2010 (Pubblicazione n. 715) che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2011.

Attenzione ! 
  • Gli Acronimi di tre lettere (detti termini) non sostituiscono il contratto, ma vanno utilizzati come integrazione allo stesso facendone pienamente parte e vanno correlati al corretto “place/port” con l'indicazione “Incoterms® 2010”
  • le regole Incoterms si riferiscono esclusivamente ai rapporti venditore-acquirente senza toccare le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale con il vettore
  • dalle regole ICC resta escluso il trasferimento della proprietà che resta di pertinenza del diritto applicabile al contratto (o da quello che le parti hanno concordato di richiamare) e che non ha alcun legame con il trasferimento del rischio.

Principali Ragioni per la introduzione della versione Incoterms® 2010
  • L’esigenza di avere un nuovo testo aggiornato e al passo con i cambiamenti delle tecniche di trasporto, in particolare l’unitizzazione delle merci in container e le connesse procedure operative.
  • Tener conto di nuove esigenze di sicurezza nella catena logistica, con conseguente inasprimento delle normative doganali soprattutto in materia di controlli (divenuti più rigorosi per le merci in entrata in tantissimi Paesi). Le nuove misure di sicurezza si sono tradotte in burocrazia e costi con riflessi quindi sulle obbligazioni delle parti.
  • Soddisfare la necessità degli operatori commerciali statunitensi abituati a un set di regole - i Trade terms - cancellati nel 2004 a seguito della revisione dell’Uniform Commercial Code di cui facevano parte.

Cambiamenti proposti con l’edizione 2010 degli Incoterms®

Soppressione termini
Sono stati soppressi 4 termini del gruppo D, il DAF, il DES, il DEQ e il DDU, “sostituiti” dai termini DAP e DAT.

DES e DEQ : sono stati ritenuti obsoleti, visto che la maggior parte delle merci, destinati in un porto, vengono di solito consegnate in un terminal. Il nuovo e più flessibile termine DAT (Delivered at Terminal) dunque trova applicazione ogni qual volta la consegna delle merci avviene in un terminal.

DAF e DDU : sono stati soppressi in quanto poco adatti ai commerci intracomunitari, vista l'eliminazione dei dazi e delle dogane. Il termine DAP (Delivered at Place) può essere dunque adoperato in sostituzione dei “vecchi” termini DAF e DDU.

Nuova classificazione dei termini
L'edizione 2000 prevedeva una classificazione per cumulo di obbligazioni a carico del venditore, con i termini divisi in 4 gruppi E, F, C, D.

L'edizione 2010, invece, classifica i termini per modalità di trasporto, distinguendo:
•i termini per il trasporto fluviale/marittimo : FAS, FOB, CFR, CIF
•i termini che utilizzano “qualsiasi modo di trasporto” : EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT e DDP

Le caratteristiche dei “vecchi” gruppi C e D, in particolare, sono rimaste invariate:
•nei termini C il venditore paga il trasporto, ma il rischio rimane del compratore
•nei termini D il venditore paga il trasporto e ne sopporta anche i relativi rischi.

Ship's rail
È stata eliminata l'indicazione “ship's rail” come punto di passaggio dei rischi nei termini FOB, CFR e CIF. In questi termini, infatti, ora il passaggio dei rischi avviene al caricamento delle merci a bordo della nave in partenza.

Chain-of-custody information
Con i nuovi Incoterms®, si prevedono obblighi, fra le parti, di ottenere/fornire assistenza, attraverso la “chain-of-custody information” (in considerazione delle problematiche relative alla sicurezza delle merci e dei trasporti, sempre più sentite dalle autorità governative).

Terminal handling charges
Gli Incoterms® 2010 prevedono un’allocazione delle cd “Terminal handling charges” più chiara nei termini CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP e DDP.

Procure Goods Shipped
Gli Incoterms® 2010 includono l'obbligazione “to procure goods shipped”, come alternativa all'obbligazione “to ship goods”. Ciò in relazione alle cosiddette vendite a catena nell'ambito dei commerci di merci come petrolio, cereali, ecc.

Obbligo di Assicurazione merci
L'obbligo di assicurare le merci rimane a carico del venditore, solo nei termini CIP/CIF, venditore che adempirà ai suoi obblighi di assicurare le merci riferendosi a clausolari per le coperture minime e per rischi di rara frequenza.

È sempre opportuno, a maggior ragione per le controparti acquirenti, definire di volta in volta le caratteristiche della polizza assicurativa per minimizzare i rischi dell'operazione.

Scaricamento delle merci a destino
Nell'edizione 2010, il venditore è obbligato a scaricare le merci solo nella resa DAT.

Obblighi di sdoganamento delle merci
Rispetto all'edizione del 2000, nulla è cambiato rispetto agli obblighi di sdoganamento delle merci:
•il venditore si occuperà sempre, tranne che nella resa EXW, di sdoganare la merce all'export (anche se nel nostro paese questo adempimento è sempre a carico del venditore)
•il compratore si occuperà sempre dello sdoganamento all'import tranne che nella resa DDP.

Luogo di consegna e luogo di trasferimento dei rischi
Come per l'edizione 2000 :
•nei termini EXW, FCA, FAS, FOB, DAT, DAP e DDP il luogo di consegna coincide col luogo di trasferimento dei rischi
•nei termini CFR, CIF, CPT e CIP il luogo di consegna differisce dal luogo di trasferimento dei rischi.

Attenzione - Qualche Suggerimento
Oltre a ai cambiamenti di carattere tecnico di cui sopra, i nuovi Incoterms® offrono interessanti suggerimenti:
•non adottare i termini FAS/FOB – CFR/CIF per merci che viaggiano in container (preferendo, rispettivamente, FCA e CPT/CIP in quanto le merci in container vengono consegnate a un vettore presso un terminal)
•utilizzare gli Incoterms® anche nelle operazioni domestiche
•essere molto precisi nella definizione del place/port of shipment/destination, e più formali nell’indicazione della parola Incoterms® (e non Incoterm incoterms o Incoterms).
Sdoganamento

(Fonte Unioncamere)
 
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