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Ingiunzione di pagamento Europea PDF Stampa E-mail
Lunedì 24 Maggio 2010 14:38
Il 12 dicembre 2008 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Questo nuovo strumento semplifica ulteriormente le procedure di recupero dei crediti commerciali nei rapporti tra creditori e debitori residenti o domiciliati all’interno della UE, ad eccezione della Danimarca.

Il Regolamento – emanato dal Parlamento e dal Consiglio UE il 12 dicembre 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30.12.2006, L 399 - introduce un’ingiunzione di pagamento che prevede meccanismi uniformi e semplificati, particolarmente efficaci soprattutto nel recupero di crediti non contestati.  

Ecco, in estrema sintesi, le principali caratteristiche.  

La domanda di ingiunzione di pagamento europea è presentata dinanzi al giudice competente (determinato secondo le norme comunitarie ed in particolare il Regolamento 44/2001) utilizzando un modulo standard allegato al Regolamento, avente pertanto un contenuto tipico e predeterminato.  

Il Regolamento prevede la possibilità di presentare la domanda su supporto cartaceo oppure tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato in cui la domanda viene presentata.  

Il Giudice deve esaminare la fondatezza della domanda e il soddisfacimento dei requisiti previsti dal Regolamento. Se dette condizioni sono soddisfatte, deve emettere quanto prima, di norma entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’ingiunzione di pagamento europea. Anche in tal caso verrà utilizzato un apposito modulo allegato al Regolamento 1896/2006.  

Procedure semplificate sono previste in tema di notifiche degli atti, posto che il Regolamento ammette varie possibilità (tra cui le notifiche via fax o via posta elettronica), fermo restando il ricorso alle procedure generali di cui al Regolamento 1348/2000.  

L’eventuale opposizione all’ingiunzione europea va presentata dinanzi al Giudice che l’ha emessa, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, anche in tal caso utilizzando un modulo standard allegato al Regolamento.
L’opponente non è tenuto a precisare in tale sede le ragioni dell’opposizione.  

A seguito dell’opposizione, si apre dinanzi al Giudice d’origine una procedura di accertamento del credito secondo le proprie norme di procedura civile interne.  

Va tuttavia segnalato che il creditore, nel presentare la domanda di ingiunzione di pagamento, ha la facoltà di dichiarare la propria contrarietà al passaggio al rito ordinario. In tal caso, l’eventuale opposizione del debitore determina l’estinzione del procedimento.  

In caso di mancata opposizione, entro i termini e con le modalità di cui sopra, il Giudice d’origine dichiara esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea, utilizzando anche in tale ipotesi un apposito modulo accluso al Regolamento 1896. 

L’ingiunzione, una volta divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine, è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività in tali Stati e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento, fatti salvi soltanto alcuni casi eccezionali in cui è ammesso il riesame del provvedimento di ingiunzione.  

Il Regolamento contiene altresì disposizioni in materia di spese di giudizio e di assistenza legale, quest’ultima espressamente definita come non obbligatoria, sia per il ricorrente, sia per l’opponente. Tali disposizioni necessiteranno peraltro di essere coordinate con le norme nazionali in materia di rappresentanza processuale.  

Infine, è opportuno sottolineare come lo strumento dell’ingiunzione di pagamento europea costituisca una procedura alternativa, che non pregiudica la possibilità per il creditore di avvalersi di altri procedimenti e meccanismi previsti da altre normative, sia europee che nazionali, ove ne ricorrano i presupposti (ad esempio, ricorso per decreto ingiuntivo, sequestri ed altre misure cautelari, altre procedure europee semplificate di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni).

 

Si tratta sicuramente di un importante passo in avanti nel settore della cooperazione giudiziaria, a cui si auspica possa aggiungersi una maggiore armonizzazione anche nel diritto civile e commerciale degli Stati membri UE.

 

Avv. Maurizio Gardenal e Avv. Christian Montana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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