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Investire in Cina attraverso holding a Hong Kong PDF Stampa E-mail
Lunedì 24 Maggio 2010 14:21
Per l’Italia, Hong Kong è sempre stata una "sorvegliata speciale" e considerata paradiso fiscale. L'Agenzia delle Entrate italiana, con la Risoluzione 63/2007, riconosce però la possibilità di disapplicare, in alcuni casi, la normativa sulle Controlled Foreign Companies. 

Un tipo di strutturazione caro alle società straniere interessate a investire nella Repubblica Popolare Cinese (o altrove in Asia) avviene attraverso una holding a Hong Kong. Questa soluzione, che può risultare anche abbastanza leggera ed economica, assicura infatti diversi vantaggi:  

  • strategici (creare un quartier generale a Hong Kong per dirigere le operazioni in Asia)
  • di sicurezza (mantenere l’investimento nel paese asiatico a dovuta distanza dalla casa madre, garantendo l’investitore da reali o presunti rischi politico-economici)
  • fiscali (Hong Kong non prevede tassazione su dividendi, capital gain o remissione dei profitti).

La Regione ad Amministrazione Speciale garantisce inoltre un sistema normativo consolidato e affidabile e gode di una elevata diffusione della lingua inglese.  

Secondo la normativa attualmente vigente in Italia, nel momento in cui una società residente controlli un ente localizzato in uno dei paesi compresi nella c.d. black list del Ministero dell’Economia (D.M. 21/11/2001), i redditi prodotti da quest’ultimo verranno imputati per trasparenza (a prescindere da qualsivoglia distribuzione di dividendi) in capo al soggetto residente che ne detiene le partecipazioni, in proporzione all’ammontare di esse, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato (Art. 167 co.1 TUIR).  

Di conseguenza, tali somme concorreranno alla formazione del reddito imponibile della società residente ai fini IRES (Imposta sul reddito delle società) e pertanto saranno soggetti a un’aliquota fiscale del 33%.

 

Come evitare la doppia tassazione dell’utile  

L’unica possibilità per l’impresa italiana di evitare una gravosa doppia tassazione dell’utile distribuito è quella di richiedere all’Agenzia delle Entrate, mediante il c.d. “interpello speciale”, la disapplicazione della disciplina delle Controlled Foreign Companies (società estere controllate) laddove per estere si intende “situate in un paradiso fiscale” (si veda box alla fine dell’articolo).  

Ai sensi dell’art. 167 co. 5 del TUIR (Testo Unico sulle Imposte sul Reddito), ciò è possibile se si dimostra che:  

  1. la Cfc (nel nostro caso la sub-holding di Hong Kong) svolge un'effettiva attività industriale o commerciale (e dunque la localizzazione nel paradiso fiscale non è motivata da finalità elusiva, ma da effettive ragioni economiche), oppure
  2. dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati”.

Documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate  

In precedenza questi requisiti, e in particolare il secondo, venivano interpretati in modo piuttosto restrittivo da parte dell’Agenzia delle Entrate:  

  • da un lato, le autorità fiscali tendevano a tassare integralmente in Italia i redditi comunque realizzati da una società con sede in un paradiso fiscale, anche se prodotti in un paese non a fiscalità privilegiata
  • dall’altro, i profitti continuavano a essere tassati in Italia secondo il regime ordinario, anche se effettivamente essi avevano già ricevuto un gravoso trattamento fiscale nei paesi di origine.

Quest’ultima situazione si verificava perché l’esimente 2) trovava applicazione solo nel caso in cui i profitti della Cfc fossero derivati per almeno il 75% da un paese non a fiscalità privilegiata, senza che avesse alcuna rilevanza l’entità del trattamento fiscale già applicato in altre giurisdizioni.  

Consideriamo un’impresa operativa situata in Cina controllata da una holding di Hong Kong, a sua volta soggetta a controllo da parte di un’impresa U.S.A. partecipata da una capogruppo italiana (caso analogo a quello realmente presentatosi dinanzi alle autorità fiscali italiane in occasione della risoluzione 63/2007). Avremmo:  

  • una prima tassazione intorno al 25% sui redditi prodotti in Cina
  • una seconda tassazione sul trasferimento Hong Kong - U.S.A.
  • un’ulteriore tassazione secondo il regime Cfc (cioè al 33%) al rimpatrio in Italia.

Anche sfruttando le deduzioni accordate dalle giurisdizioni fiscali italiana e statunitense in relazione alle imposte già pagate all’estero, la pressione fiscale sui dividendi per il gruppo nel suo complesso si aggirerebbe comunque attorno al 50%. Risulta evidente pertanto la profonda ingiustizia, in questo caso, dell’applicazione della disciplina Cfc.

 

Risoluzione 63/2007 dell’Agenzia delle Entrate  

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto inapplicabile la normativa sulle Cfc in un caso in cui il carico fiscale sui profitti nei rispettivi paesi d’origine era già abbastanza oneroso prima della tassazione in Italia.  

In particolare è stato preso in considerazione il carico fiscale totalmente gravante sui profitti realizzati dalla controllata estera, considerando contemporaneamente:  

  • la tassazione imposta inizialmente (al momento della realizzazione del reddito nel paese black list)
  • la tassazione imposta successivamente (al momento della distribuzione in paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata).

Si è affermato quindi che "è possibile disapplicare la normativa Cfc qualora l’imposta complessivamente ed effettivamente applicata nei Paesi di residenza della Cfc e della sua controllante estera sia almeno pari, per ciascun anno, al 27 per cento dell’utile lordo della medesima Cfc."  

Le autorità fiscali mettono in luce che l’utile prodotto dalla Cfc black list e i dividendi da questa distribuiti costituiscono due distinte voci integranti però lo stesso reddito, imputabile al gruppo nel suo complesso e non semplicemente alle singole società.  

Al riguardo l’Agenzia osserva che “la disciplina Cfc è finalizzata a superare, ai soli fini tributari, l’autonomia giuridica delle società facenti parte di un gruppo, per dare rilievo all’unità economica dell’impresa, in tutti i casi in cui la separatezza giuridica delle società potrebbe tendere a finalità elusive."  

Come già anticipato, prima di questa importante svolta le autorità fiscali ritenevano applicabile l’esimente in esame solo nel caso in cui i redditi realizzati dalla società black list provenissero per almeno il 75% da un paese a fiscalità ordinaria. Ora non è più tanto la provenienza dei profitti ad assumere rilievo, quanto invece l’onerosità del trattamento fiscale da essi già ricevuto nei paesi d’origine.  

Inoltre dalla Risoluzione 191 E/2007 l’Agenzia delle Entrate ha abbandonato le proprie posizioni precedenti in base alle quali si sosteneva che fosse legittima un’ulteriore tassazione in Italia di dividendi provenienti da un paradiso fiscale, basandosi unicamente sul fatto che gli stessi provenivano da un paese inserito nella black list e affermando l’irrilevanza del fatto che tali profitti fossero stati già assoggettati a tassazione ordinaria nel paese di formazione. 

La più recente interpretazione sottolinea invece che, se i dividendi ricevuti da una sub-holding situata in un paradiso fiscale sono originati da utili distribuiti da società localizzate in territorio a tassazione ordinaria, al rientro in Italia la normativa Cfc (con aliquota del 33%) non troverà applicazione.  

In entrambi questi casi dunque la disciplina applicabile sarà solo quella dell’art. 89 TUIR, sul rimpatrio di dividendi originati in paesi a fiscalità ordinaria, che prevede la medesima aliquota ordinaria IRES (33%), ma su una base imponibile del 5%.  

Esempio  

Alla luce di questi recenti sviluppi interpretativi, possiamo tracciare i vari passaggi e i relativi oneri fiscali cui è attualmente soggetta una società italiana che controlli delle imprese operative cinesi tramite una sub-holding situata a Hong Kong.  

  • Prima tassazione in Cina dei redditi prodotti da parte delle società qui operative, in genere al 25%.
  • Applicazione di un’aliquota del 5% sul trasferimento dei dividendi alla sub-holding di Hong Kong* (sempre che quest’ultima detenga, come solitamente avviene trattandosi di controllante, almeno il 25% del capitale delle società cinesi, altrimenti l’aliquota sale al 10%).
  • Infine, ai sensi dell’art. 89 TUIR, i dividendi trasferiti da Hong Kong alla capogruppo italiana entreranno a far parte del reddito imponibile IRES nella misura del 5% (e subiranno un’ulteriore tassazione al 33%).

Fabrizio Nebuloni e Rosario Di Maggio
In collaborazione con China Briefing  

* Questo a seguito dell’entrata in vigore della nuova Corporate Income Tax nella Repubblica Popolare Cinese che introduce una trattenuta sul rimpatrio dei profitti. Si osservi che, per via del DTA (Trattato contro la doppia imposizione) firmato tra Hong Kong e la Repubblica Popolare Cinese il 21 agosto 2006, il trasferimento di dividenti da una società registrata nella Repubblica Popolare verso una holding di Hong Kong subirà una ulteriore tassazione in Cina del 5% contro l’aliquota standard, che è invece del 10%, valida anche per i profitti rimpatriati verso l’Italia.  

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La definizione di Controlled Foreign Companies si ricava dall’art. 167 TUIR che a tal fine fa riferimento a “ogni soggetto residente in Italia che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis”.
Il decreto in questione individua i paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale e quindi, in sostanza, quelli non facenti parte della c.d. “black list”.  

Ai fini della determinazione del concetto di controllo di cui sopra si applica l'articolo 2359 del codice civile (società controllate e società collegate).  

Sono considerate società controllate

  • le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
  • le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
  • le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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