Tuesday 22nd of May 2012
| IVA sui servizi internazionali-Variazioni 2010 |
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IVA sui servizi internazionali Varizioni delle norme fiscali sulla vendita o l’acquisto di beni e servizi esteri Dal 1° gennaio 2010, coloro che comprano o vendono beni e servizi all’interno dell’Unione Europea devono assolvere l’obbligo, di invio dei modelli Intrastat con modalità telematica, come segue : -invio autonomo, mediante collegamento al sito dell’Agenzia delle dogane e seguire la procedura riportata nella sezionesezione Intrastat. -attraverso intermediari autorizzati (es. commercialista) deve conferire un mandato firmando un’apposita procura. Queste le variazioni degne di nota : -Scadenza : è prevista una scadenza trimestrale abbastanza ravvicinata rispetto al periodo di riferimento, al superamento, nell’anno precedente, della soglia di € 50.000, di acquisti e vendite intracomunitarie. Si raccomanda quindi, di anticipare i tempi di registrazione delle relative fatture, avendo accortezza di rilevare l’eventuale presenza di documentazione relativa ad operazioni intracomunitarie. -Prestazioni di servizi generici ad un cliente estero, in virtù della modifica all’art 7 ter in materia di territorialità : a) se il cliente è un soggetto passivo comunitario (imprese/professionisti, ma pure associazioni/enti, ecc…), il luogo di rilevanza Iva è quello dove avviene il consumo effettivo del servizio. L'operazione non è assoggettata ad Iva nel nostro paese; è richiesta comunque l'emissione di regolare fattura con la seguente dicitura “operazione non soggetta ad iva per carenza del requisito territoriale ai sensi dell’art. 7/ter D.P.R. 633/1972 e art. 44 Direttiva 28 Novembre 2006, n. 2006/112/CE”. Per queste operazioni, così come pure per le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi della Comunità Europea e non soggette ad Iva per carenza del requisito territoriale, occorre riportare sulla fattura il numero di identificazione attribuito dallo stato membro al cessionario (se l’acquirente comunitario fornisce la prova di averne fatto richiesta, il cedente italiano può integrare la fattura anche in un secondo momento). b) se il cliente è un’impresa (o professionista, associazione ecc…) extracomunitaria, l’operazione è sempre fuori campo Iva (si raccomanda la richiesta al cliente di una dichiarazione circa la sua qualifica di “soggetto passivo”). c) se il cliente è un privato non residente in Italia, sia comunitario che extra-comunitario, le medesime prestazioni di servizi sono regolarmente da fatturare ed assoggettare ad Iva nel nostro territorio dal contribuente italiano (ex art 1 e art 7 ter, co 1, lett. b) -Acquisto di servizi, da parte di titolari di partita Iva, a soggetto non residente in'Italia (Unione Europea o anche al di fuori di essa): a) se il fornitore è soggetto passivo IVA e viene acquistato ell’ambito dell’, un servizio generico (ex art 7 ter D.P.R 633/1972) utilizzato in seguito nel nostro paese, è richiesta l'emissione un’autofattura, ai sensi dell’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972. b) se il fornitore è un privato, e si acquista un servizio generico che si utilizzerà poi nel nostro paese, il contribuente italiano titolare di partita Iva non è soggetto al suddetto adempimento. |
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