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Collaboratori a progetto - Indennità "una tantum" PDF Stampa E-mail
Giovedì 25 Novembre 2010 17:48

I collaboratori coordinati a progetto (co.co.pro.), iscritti alla gestione separata Inps e privi di altre forme di assicurazione previdenziale, in caso di termine del lavoro possono richiedere l'indennità "una tantum".

Questi lavoratori, per le caratteristiche proprie del lavoro che svolgono, sono legati ad un modello di lavoro discontinuo.

Le recenti disposizioni di legge finalizzate alla tutela dei redditi, hanno previsto per questi lavoratori, in via sperimentale per il triennio 2009/2011, l'erogazione di un'indennità, che può essere richiesta in caso di interruzione dell'attività lavorativa.

Se l'indennità è richiesta per una collaborazione conclusa nel 2009, il lavoratore avrà diritto ad una somma pari al 20% del reddito percepito nel 2008 e dovrà possedere i seguenti requisiti:
a) da 3 a 10 mesi di contributi accreditati nel 2008 ed almeno 3 mesi nel 2009;
b) reddito percepito nel 2008 compreso tra €5.000
 € 12.667;
c) svolgimento dell'attività con un unico committente.

Condizioni diverse per chi richiede l'indennità in riferimento al 2010. In questo caso il collaboratore avrà diritto ad un'indennità pari al 30% del reddito percepito nel 2009 alle seguenti condizioni :

a) l'importo complessivo dell'indennità non potrà essere superiore a €4.000:
a) il reddito percepito nel 2009 deve essere compreso tra € 5.000 e € 20.000;
b) almeno 3 mesi di contributi accreditati nel 2009 e almeno un mese nel 2010.

Resta valido il requisito della collaborazione svolta con un unico committente ma viene introdotta una nuova condizione che riguarda la mancanza di contratto di lavoro da almeno 2 mesi.

La richiesta di indennità va presentata all'Inps entro 30 giorni dalla data in cui vengono rispettati tutti i requisiti richiesti. In ogni caso il termine per presentare la domanda non è tassativo.

(Fonte Fisco)

 
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