Tuesday 22nd of May 2012
| Iva sulla Tia : tra privati la lite compete al giudice ordinario |
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“La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario”: conclude così la sentenza 2064 del 28 gennaio 2011 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiamate a decidere in merito al caso di una controversia fra soggetti privati riguardo all’Iva della Tia (Tariffa di Igiene Ambientale). Oggetto della contesa la richiesta di rimborso per l’imposta indebitamente pretesa da soggetti diversi da quelli che possono stare in giudizio tributario.
Nella pronuncia si spiega che le controversie tra privati che abbiano ad oggetto la richiesta di rimborso di un’imposta, nel caso l’Iva, che si assume essere stata indebitamente pretesa dalla controparte, non identificabile in uno dei soggetti indicati dall'art. 10 del dlgs 546/1992, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Egli ha il potere di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo (ove sia presupposto) e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario. 