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L'ordinamento previdenziale italiano prevede che tutti i lavoratori dipendenti - sia "privati" sia "pubblici" - e quasi tutti i lavoratori autonomi siano iscritti obbligatoriamente ad una delle forme previdenziali. Le forme previdenziali obbligatorie sono quattro: 1) - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (AGO) gestita dall'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale); 2) - FORME SOSTITUTIVE DELL'AGO gestite da "Fondi" o "Casse" pensioni; 3) - FORME ESCLUSIVE DELL'AGO gestite dall'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) istituito con il Dlgs n.479/94, e dall'IPOST. Con la legge finanziaria per il 2000 la gestione pensionistica FS è stata trasferita ad un apposito Fondo istituito presso l'INPS; 4) - PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI gestita dai "Fondi" o "Casse" pensioni istituite nell'ambito di ciascuna professione o per professioni similari.
Questa la descrizione di dettaglio di ognuna di esse :
1) L'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA è esercitata attraverso le seguenti gestioni: 1.1) FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI (FPLD) al quale sono iscritti la generalità dei lavoratori dipendenti con la esclusione di quei lavoratori dipendenti iscritti obbligatoriamente a forme sostitutive o esclusive dell'AGO. Al FPLD sono iscritti anche: - i soci di società e di enti cooperativi di produzione e lavoro (DPR n. 602/70); - le persone dedite alla "piccola pesca" marittima e delle acque interne (legge n.250/58); - i lavoratori a domicilio; Nell'ambito del FPLD vi sono categorie di lavoratori con particolari normative previdenziali. Tra queste citiamo: - i naviganti marittimi (legge n. 413/84); - i soci di società e di enti cooperativi (DPR n. 602/70) - i lavoratori dipendenti da aziende agricole; - i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto dopo la soppressione, con effetto dall'1 gennaio 1996, dell'apposito Fondo sostitutivo dell'AGO (Dlgs n. 414/96); - i lavoratori dipendenti dall'ENEL e dalle aziende di produzione di elettricità nonché i lavoratori addetti ai servizi di telefonia dopo la soppressione dei rispettivi Fondi sostitutivi, già gestiti dall'INPS, operata con la legge finanziaria per il 2000; - i dirigenti d'azienda industriale, dopo la soppressione dell'INPDAI con la legge 249/2002 (legge finanziaria per il 2003); - i lavoratori domestici; - gli apprendisti.
1.2) GESTIONI SPECIALI ISTITUITE NELL'AMBITO DELL'INPS - GESTIONE SPECIALE per i dipendenti dagli Enti creditizi (ex fondi c.d. "esonerativi" dell'A.G.O. costituiti nell'ambito del FPLD con Dlgs n. 357/90); - GESTIONE SPECIALE AD ESAURIMENTO per gli iscritti al soppresso Fondo per gli spedizionieri doganali (legge n. 230/97); - GESTIONE SPECIALE per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge n. 5/60); - FONDO DI PREVIDENZA per la erogazione dei trattamenti previdenziali del personale consortile in pensione e in servizio alla data del 31 marzo 1977 alle dipendenze del Consorzio autonomo del porto di Genova e in servizio alla data del 1°gennaio 1978 alle dipendenze dell'Ente porto di Trieste (art. 13 DL n. 873/86); • GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI. Si tratta delle seguenti gestioni: - ART: per la gestione della previdenza degli artigiani (legge n. 463/59); - COMM: per la gestione della previdenza degli addetti alle attività commerciali (legge n. 613/66); - CD/C/M: per la gestione della previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri (legge n. 1047/57)
1.3) GESTIONE SEPARATA per i lavoratori indipendenti e parasubordinati (art. 2, comma 26, legge n. 335/95). Sono iscritti in questa gestione i: - lavoratori titolari di rapporto di collaborazione in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni e di collaborazione coordinata e continuativa (ora collaborazione a progetto) (art. 50, comma 1, lettera c bis, del DPR 917/86 e art. 61, commi 1-3, DLgs 276/2003); - soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, arti e professioni, attività di lavoro autonomo con redditi diversi da quelli d'impresa, per cui, con o senza obbligo di iscrizione ad Albo professionale, non è prevista altra forma di assicurazione previdenziale obbligatoria (art. 53, comma 1, DPR 917/86); - lavoratori incaricati di vendite a domicilio il cui reddito annuo superi il limite di 5.000 euro (art. 36 L 426/71 e art. 44, comma 2, DL 269/2003); - prestatori di lavoro autonomo occasionale il cui reddito annuo superi il limite di 5.000 euro (art. 67, comma 1, lettera l del DPR 917/86 e art. 44, comma 2, DL 269/2003); - lavoratori con contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-54 del codice civile, i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera c, DPR 917/86 e art. 43 DL 269/2003, come modificato dall'art. 1, comma 157, L 311/2004).
2) Le FORME SOSTITUTIVE dell'AGO sono gestite da alcuni Fondi operanti nell'ambito dell'INPS e da altri con propria autonomia gestionale • FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA (Gestione INPS) soppresso con la legge finanziaria per il 2000; • FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO (Gestione INPS ad esaurimento); • FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO SECOLARE E DEI MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA (Gestione INPS); • FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL E DELLA AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE (Gestione INPS) soppresso con la legge finanziaria per il 2000; • FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA (Gestione INPS) • ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI (INPDAI), soppresso con l'art. 42 della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003); • ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" (INPGI) privatizzato a seguito del dlgs n. 509/94; • ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI (ENPALS)
3) Le FORME ESCLUSIVE dell'AGO sono riferite essenzialmente al trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti e dei dipendenti di alcuni Enti pubblici che hanno optato per esso. Per i dipendenti dello Stato e delle Aziende Autonome il trattamento di quiescenza era gestito direttamente dal Ministero del Tesoro tranne che per i dipendenti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato per i quali vi era una apposita gestione nell'ambito della stessa azienda e per i dipendenti degli Uffici Locali di Agenzie del Ministero delle poste per i quali provvedeva l'IPOST (istituto Postelegrafonici). Per i dipendenti degli Enti Locali provvedevano quattro Casse Pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro. Attualmente si registra la seguente situazione: • per i dipendenti dell'ex Azienda Autonoma delle FS, opera il Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. costituito presso l'INPS (art. 43 legge 488/99); • a seguito della trasformazione del servizio delle poste in Ente Poste, con effetto dall'1 agosto 1994 anche i dipendenti degli Uffici Principali di tale Ente (oggi Poste Italiane S. p. A.) sono iscritti all'IPOST; • le quattro casse pensioni già gestite dagli Istituti di Previdenza, sono state trasferite nella competenza dell'INPDAP. Tali casse sono: - Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - CPDEL (R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680); - Cassa Pensioni Sanitari - CPS (Legge 6 luglio 1939 n. 1035); - Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate - CPI (Legge 6 febbraio 1941 n. 176); - Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari - CPUG (Legge 12 luglio 1934 n. 2312). • Nell'ambito dell'INPDAP è costituita anche la Cassa Trattamenti Pensionistici per i Dipendenti dello Stato (CTPDS).
4) La PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI è gestita da Casse o Fondi pensioni organizzate, in genere, per singola professione. Tali gestioni sono: • Cassa di Previdenza per AVVOCATI E PROCURATORI (Legge 8 gennaio 1952 n. 6) • Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i CONSULENTI DEL LAVORO (Legge 23 gennaio 1971 n. 1100) • Ente Nazionale Previdenza e Assistenza per i Dottori commercialisti (Legge 3 febbraio 1963 n. 100) • Ente Nazionale Previdenza e Assistenza per i FARMACISTI (R.D. 7 novembre 1929 n. 2174 DPR 9 novembre 1956 n.1719; DPR 6 febbraio 1976 n.175); • Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i GEOMETRI (Legge 24 ottobre 1955 n. 990) • Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli INGEGNERI E ARCHITETTI (Legge 4 marzo 1958 n. 179, D.P.R. 31 marzo 1961 n. 521) • Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i MEDICI (ENPAM) (R.D. 14 luglio 1937 n. 1484, D.M. 18 novembre 1981) • Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i NOTAI (DL 27 maggio 1923, n. 1324; D.M. 26 aprile 1948) • Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (Legge 9 febbraio 1963 n. 160) • Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i VETERINARI (Legge 15 febbraio 1958 n. 91; legge 18 agosto 1965, n. 1357; Legge 12 aprile 1991, n. 136); • Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - ENPAIA (DPR 1 luglio 1981, 1025; DM 2 gennaio 1986). Questo Ente gestisce il TFR e forme aggiuntive di previdenza per questi lavoratori. Si ricorda inoltre che il Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ha reso obbligatoria la tutela previdenziale anche per i liberi professionisti che ne erano sprovvisti. 161
È da tener presente che oltre alle quattro FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE più sopra illustrate, vi sono alcuni Fondi o casse che erogano TRATTAMENTI INTEGRATIVI delle prestazioni erogate dalla forma di previdenza obbligatoria. Alcuni di questi Fondi o Casse sono gestiti direttamente dall'INPS: - FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE; - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS; - GESTIONE SPECIALE per gli ex dipendenti da Enti disciolti e per gli ex dipendenti trasferiti alle dipendenze delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (istituita con l'art. 75 del DPR n. 761/79): Altri Fondi sono gestiti da appositi Enti come l'ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza agli Agenti e Rappresentanti di Commercio. Altri ancora sono gestiti direttamente dagli Enti datori di lavoro tra i quali l'INPS, l'ENPALS, l'INAIL e l'INPDAP. Vi sono infine altre Casse che fanno capo ad appositi Fondi che a loro volta affidano la gestione a compagnie di assicurazione o ad investitori istituzionali.
(fonte INPS)
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