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Home Sicurezza e Ambiente Nomina Coordinatori di Sicurezza - L'interpretazione UE

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Nomina Coordinatori di Sicurezza - L'interpretazione UE PDF Stampa E-mail
Sabato 30 Ottobre 2010 09:41

La Corte di Giustizia ha fornito, con sentenza del 7 ottobre scorso, un’interpretazione della direttiva del Consiglio 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da mettere in atto nei cantieri temporanei o mobili.

Il caso
Il caso portato davanti alla Corte si riferiva ad un cantiere edile attivato per il rifacimento della copertura del tetto di una abitazione. Per le attività non era stato richiesto il rilascio del permesso di costruire; in occasione di un’ispezione si è posta la questione se, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere nominato un coordinatore della sicurezza, tanto per la fase progettuale quanto per quella esecutiva,

così come previsto non soltanto dall'art. 3, n. 1, della direttiva 92/57, ma anche dall'art. 3 del decreto legislativo n. 494/96, e ciò a prescindere dal fatto che l'art. 90, undicesimo comma, del decreto legislativo n. 81/08 (che ha abrogato il decreto del 96) non esige tale designazione.

Quando vige l'obbligo?
Secondo la Corte, l'art. 3, n. 1, della direttiva 92/57, stabilisce senza equivoci, che in ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, vige l'obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute.
A questo proposito il citato art. non ammette deroga alcuna, indipendentemente dalle possibili circostanze :
-che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire    ovvero
-che tale cantiere comporti o no rischi particolari.

Quando la Nomina?
Nella stessa direttiva 92/57 agli artt. 5 e 6 viene stabilito che si deve procedere alla nomina del coordinatore, designandolo all'atto della progettazione dell'opera o, comunque, prima dell'esecuzione dei lavori.

Quando il Piano di Sicurezza?
I presupposti per la redazione del piano di sicurezza e di salute, secondo la Corte, debbono essere stabiliti unicamente alla luce dell'art. 3, n. 2, della direttiva 92/57: di conseguenza l’obbligo di redigere, prima dell'apertura del cantiere, un piano di sicurezza e di salute vale per tutti i cantieri i cui lavori comportano rischi particolari, quali quelli elencati nell'allegato II di questa direttiva, o per i quali è richiesta una notifica preliminare, essendo irrilevante il numero d'imprese presenti nel cantiere.

 
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