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Nell’accordo europeo sullo “stress da lavoro” del 8 ottobre 2004, si legge che lo stress da lavoro è considerato a livello internazionale, europeo e nazionale, un problema sia dai datori di lavoro che dai lavoratori; esso può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualsiasi lavoratore a prescindere dalle dimensioni dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o rapporto di lavoro. In ambito lavorativo, come possiamo definire lo stress?
E’ lo stesso accordo europeo a proporre la seguente definizione: è uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. E inoltre: lo stress non è una malattia, ma un’esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute.
Gli obblighi normativi inerenti la disciplina dello stress lavoro correlato nascono sostanzialmente con l’imposizione data al datore di lavoro con il decreto 626/1994 di valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, meglio ancora e più chiaramente dopo la rilevante e determinante modifica apportata all’articolo 4 dell’allora decreto 626 dalla Legge 39 del 2002 che, in attuazione di una sentenza della Corte di Giustizia Europea, impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi in ambito lavorativo.
Non esistono quindi rischi di serie A e rischi di serie B; tutti i rischi da lavoro vanno individuati, “misurati” e affrontati per eliminarli o, ma solo in subordine, per ridurli il più possibile.
Il decreto legislativo 81 nel 2008 ribadisce gli obblighi di valutazione dei rischi alla Sezione II del Titolo I e in particolare, l’articolo 28, nel confermare con una semplice operazione di “copia e incolla” dalla norma precedente che tra i rischi da valutare sono “compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”, chiarisce a titolo esemplificativo e non esaustivo che tra questi che indica come “rischi particolari” ci sono anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004.
Con un successivo provvedimento normativo (Legge n. 14 del 27 febbraio 2009 – art. 32) il termine per la valutazione del rischio stress viene prorogato al 16 maggio 2009.
Il 20 agosto 2009 entrano in vigore le modifiche apportate al decreto 81 dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. In particolare, la valutazione del rischio stress lavoro-correlato viene fatta slittare all’emanazione delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, e comunque, in difetto di tali indicazioni, a far data dal 1° agosto 2010 (art. 28, c. 1-bis).
NB: l’obbligo di valutazione è quindi rimasto giuridicamente in vigore dal 16 maggio 2009 al 20 agosto 2009. Infine, la Legge 30 luglio 2010, n. 122 all’articolo 8, differisce al 31/12/2010 l’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato sia per i datori di lavoro sia pubblici che privati.
Tra un rinvio dei termini e l’altro e in attesa che la Commissione incaricata elabori le indicazioni da rispettarsi, sono stati diversi i documenti prodotti da Enti ed Istituzioni da utilizzarsi come riferimento per un corretto approccio al tema in argomento. Tra gli altri si segnalano :
A-“Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato” – Guida Operativa (marzo 2010) a cura del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro. Disponibile nel seguente sito web: www.ausl.mo.it/dsp/spsal/spsal_lg_coord_interregionale.htm Il documento, dopo aver presentato lo stress come rischio emergente, indica la normativa di riferimento nonché gli aspetti connessi alla valutazione e alla gestione del rischio. Significativo il paragrafo dedicato al ruolo dei servizi di prevenzione e vigilanza delle asl, in cui, tra l’altro, si auspica che «il rischio da stress lavoro-correlato diventi un tema adeguatamente conosciuto e ben affrontato dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.
E’ necessario che in ogni regione venga individuato un percorso formativo specifico sul tema della valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato dedicato in via prioritaria agli operatori dei servizi di prevenzione e vigilanza. Parimenti appare opportuno che si crei a livello territoriale la possibilità di avvalersi di figure professionali con competenze specifiche al fine di assicurare sia un’adeguata attività di assistenza alle aziende, sia la capacità, in sede di vigilanza di verificare concretamente l’esistenza del rischio e l’efficacia degli interventi di prevenzione attuati.» Circa gli specifici compiti di vigilanza e controllo, la guida operativa indica che «l’approccio consiste nell’esame del documento di valutazione del rischio per verificarne l’adeguatezza alla specifica realtà aziendale», aggiungendo poi un suggerimento che può essere utile anche in sede di valutazione di come sono stati presi in esame tutti gli altri rischi diversi dallo stress: «occorre in particolare scoraggiare l’adozione di documenti standard, espressione di una formalità senza contenuto, che non hanno coerenza con la situazione e non sono in grado di fornire indicazioni operative specifiche».
B-“La valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato” del maggio 2010 – monografia prodotta dal dipartimento di medicina del lavoro dell’ISPESL. Disponibile nel sito dell'ISPESL: www.ispesl.it/pubblicazioni
Il documento dell’ISPESL illustra una metodologia basata sui Management Standards britannici contestualizzata al decreto 81/2008 e s.m.i. Il modello si propone di fornire a tutti i soggetti interessati (datore di lavoro, medico competente, responsabile ed addetti al servizio prevenzione e protezione e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) il sostegno necessario per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, basato su principi solidamente supportati dalla letteratura scientifica ed in linea con l’Accordo Europeo dell’ottobre 2004. Il modello permette di valutare e gestire il rischio stress attraverso sei fasi dettagliatamente descritte nella guida:
fase 1: preparazione dell’organizzazione;
fase 2: identificazione dei fattori di rischio stress: conoscenza dei Management Standards;
fase 3: raccolta dati: valutazione oggettiva e soggettiva;
fase 4: valutazione del rischio: esplorare problemi e sviluppare soluzioni;
fase 5: formalizzazione dei risultati: sviluppare ed implementare piano/i d’azione;
fase 6: monitoraggio e controllo del/i piano/ i d’azione e valutazione della loro efficacia.
Il metodo prevede, tra l’altro, l’utilizzo di uno strumento di indagine chiamato «questionario di valutazione della percezione soggettiva dello stress lavoro-correlato» che viene riportato nella versione italiana all’appendice 1 del documento ISPESL.
C-“Genere e stress lavoro-correlato: due opportunità per il ‘Testo Unico’ - Verso l’elaborazione di linee guida” prodotto dall’INAIL nel novembre 2009. Disponibile nel sito dell'INAIL: www.inail.it Il documento INAIL, nell’affrontare i temi della prevenzione in un’ottica di differenza di genere, nella seconda parte contiene interessanti approfondimenti sui meccanismi «biologici» di insorgenza dello stress, anche in questo caso declinati in ottica di genere: «Il sistema dello stress – come è fatto e come funziona», nonché sulle possibili conseguenze: «Gli effetti double face dello stress sull’immunità» e «Stress e infiammazione» e ancora «Stress lavoro correlato malattie-ictus», ecc.
(Fonte “Io Scelgo La Sicurezza”)
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